Chi difende i minori?

Voce alla Storia

a cura di Sabrina Corti

Chi difende i minori

 

Chi difende i minori?

Quante volte, davanti a casi giudiziari di amici, parenti, conoscenti invischiati in cause di separazione e divorzio avete pensato: ma chi difende questi bambini? in mezzo a genitori litiganti per i più disparati motivi?

Chi difende i minori?

Non vi voglio tediare con norme e codicilli, che vi vedo già che vi cala la palpebra, ma vi voglio raccontare di una grande vittoria in ambito giuridico, in ordine ad una problematica molto più diffusa di quanto si pensi, la tutela dei minori.

Il 22 giugno 2022 è entrata in vigore una parte di un più ampio provvedimento che ha riformato (e riformerà nell’arco di un triennio) il processo civile e, in particolare, la parte relativa alle norme processuali che riguardano il diritto di famiglia e dei minori.

Per gli addetti ai lavori si tratta di una vera rivoluzione dopo decenni di provvedimenti che sono intervenuti per disciplinare aspetti della vita delle persone che il codice civile e di procedura civile non regolamentavano, o regolamentavano in modo ormai anacronistico (si pensi alla Legge sul divorzio del 1970, alla Legge sulla IVG del 1978, alla Legge sulle adozioni del 1983, alle norme sulla filiazione del 2012 e quelle sulle unioni civili del 2016, e via discorrendo).

Quante volte vi è capitato di pensare che i bambini oggetto di conflitti famigliari fossero soggetti inascoltati?

Spessissimo i minori erano convitati di pietra.

Subivano decisioni prese dai genitori (o dagli avvocati dei genitori), o dai Tribunali che, nella stragrande maggioranza dei casi, conoscevano questi minorenni solo in quanto il loro nome e cognome era negli atti di causa: senza averli mai visti, né ascoltati.

Eppure quelle decisioni, concordate o imposte, avevano sui minori effetti diretti.

E quindi?

Quindi, chi difende i minori?

Chi difende i minori in un giudizio contenzioso quando i genitori, che avrebbero ex lege la rappresentanza dei figli, si trovano nella condizione di un conflitto di interesse tra il loro e quello dei loro figli?

Finalmente, come detto, il 22 giugno 2022, è entrata in vigore una prima parte della Legge 206/2021 (riforma Cartabia sul processo civile) e tra le norme di immediata attuazione troviamo l’art. 78 c.p.c. il quale testualmente recita (e qui, mi spiace, non posso esimermi 😉

“Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l’assistenza, e vi sono ragioni di urgenza, può essere nominato all’incapace,(…) un curatore speciale che li rappresenti o assista finchè subentri colui al quale spetta la rappresentanza o l’assistenza.

Si procede altresì alla nomina di un curatore speciale al rappresentato, quando vi è conflitto d’interessi col rappresentante.

Il giudice provvede alla nomina del curatore speciale del minore, anche d’ufficio e a pena di nullità degli atti del procedimento:

1) con riguardo ai casi in cui il pubblico ministero abbia chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, o in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell’altro;

2) in caso di adozione di provvedimenti ai sensi dell’articolo 403 del codice civile o di affidamento del minore ai sensi degli articoli 2 e seguenti della legge 4 maggio 1983, n. 184;

3) nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento venga alla luce una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l’adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori;

4) quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto quattordici anni.

In ogni caso il giudice può nominare un curatore speciale quando i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore; il provvedimento di nomina del curatore deve essere succintamente motivato.”

Ma cosa vuol dire, per i non addetti al linguaggio giuridico, quello che abbiamo appena letto?
Vuol dire in parole molto semplici che ogni volta che il Giudice prima, o durante il processo, rilevi dei casi di conflitto di interessi tra i genitori e il bambino, DEVE in alcuni casi, e PUÒ, in altri nominare al minore un curatore speciale.

Il curatore speciale del minore non è nient’altro che l’avvocato del minore.

chi difende i minori

Il curatore speciale, quindi, non si sostituisce alla mamma e al papà (o ai tutori) nella scelta della scuola, della somministrazione dei farmaci, dell’iscrizione ad una attività sportiva o ad una vacanza all’estero, ma si comporta come fa UN AVVOCATO nei confronti di un cliente adulto (coi miei clienti ci parlo, ascolto i loro desideri e le loro pretese, rappresento quali sono i loro diritti, deposito atti e istanze per loro, presenzio alle udienze ma certamente non prenoto ai miei clienti quarantenni l’iscrizione al corso di padel).

Quindi l’avvocato del minore farà esattamente la stessa cosa: parlerà con il minore (cosa che è espressamente vietato fare agli avvocati dei genitori, per esempio), lo informerà di quali sono i suoi diritti, gli chiederà quali sono i suoi desiderata e li rappresenterà al giudice, lo assisterà alle udienze in cui il Giudice riterrà di volere sentire il minore.

Il curatore speciale difende i minori in un processo in cui i loro rappresentati naturali si trovano in una condizione tale per cui potrebbero nuocere agli interessi dei figli.

Si tratta di un approdo importante, considerato l’altissimo numero di cause contenziose presenti in Italia.

Chi può essere nominato curatore speciale del minore?

La Legge non dice espressamente che il curatore speciale del minore debba essere un avvocato ma la scelta parrebbe essere vincolata: se il curatore del minore deve assistere nel processo il minore affinché difenda i suoi diritti e i suoi interessi, francamente vedrei balzana la scelta di nominare un farmacista, o un carrozziere, ma neppure uno psicologo. 

Il diritto di avanzare domande o istanze in un processo (ovvero il diritto  che nel latinorum di Manzoniana memoria si direbbe “ius postulandi”) spetta solo agli avvocati abilitati. Dunque se venisse nominato curatore speciale il postino del paese, quest’ultimo dovrebbe poi ricorrere all’aiuto di un legale.

Non solo: il giudice nomina il curatore speciale del minore reperendo il nominativo da albi appositi tenuti presso il Tribunale di competenza. Albi a cui si possono iscrivere solo coloro che hanno frequentato un corso abilitante (e, ci mancherebbe altro, mi vien da dire!)

Personalmente credo che occorra qualcosa in più che essere avvocato, aver seguito un corso, ed essere iscritti ad un albo per difendere i minori.

Credo che aver a che fare con i minori sia una grande risorsa, ma il curatore speciale entra in contatto con il minore in un momento di grande tempesta, di fragilità, di dubbio, di conflitto.

Insomma, un avvocato sconosciuto deve incontrare un bambino (un bimbo di pochi anni di vita o un adolescente arrabbiato) e gli deve dire “Non mi conosci, non ti conosco, ma ti devi fidare di me!”

Credo che un minore in un conflitto famigliare e giudiziario fatichi a fidarsi di un adulto sconosciuto quando, magari, è stato tradito da adulti che pensava non lo avrebbero tradito mai.

Ed è per questo che il curatore speciale del minore deve essere pronto a rifiuti, a silenzi, a scontri, a riunioni con i servizi, con psicologi, con insegnanti, con genitori oppositivi o arrabbiati. Deve imparare a “non farsi tirare la giacchetta” dai legali della mamma e del papà.

 

Insomma, chi difende i minori deve armarsi di toga e corazza ricordandosi però che, come l’uomo di latta de “Il mago di Oz”, sotto quella corazza batte un cuore.