Caro avvocato, ma quanto mi costi?

La figura mitologica dell’avvocato d’ufficio e il Patrocinio a Spese dello Stato

a cura di Sabrina Corti

Diciamocelo.

Sono pochissimi i casi di avvocati che, nella loro carriera professionale, non si siano sentiti dire almeno una volta la frase “Vorrei avere un avvocato d’ufficio“. E, normalmente, coloro che proferiscono tale frase sono convinti che l’avvocato d’ufficio non si paghi.

E diciamo anche che la colpa è tutta di Hollywood: “Se non può permettersi un avvocato gliene verrà assegnato uno d’ufficio” (solitamente uno con la faccia di Tom Cruise o giù di lì…).

Che poi, non si capisce bene, per quale strana ragione un soggetto (l’avvocato d’ufficio, appunto) dovrebbe assumersi l’onere e la responsabilità di una difesa tecnica senza essere adeguatamente ricompensato per la sua opera professionale, come chiunque altro, ovviamente.

A volte mi chiedo cosa immaginino le persone che sono convinte che vi siano soggetti – professionalmente preparati – che possano assumere la difesa tecnica di chicchessia senza un minimo di retribuzione. La mia mente va a scenari bucolici, di avvocati che vivono in luoghi agresti bevendo nettare e cibandosi dei frutti del sottobosco, che attendono la chiamata della dea Minerva che li indichi come prescelti per assistere (gratuitamente) il signor Tizio di Cernusco Lombardone che ha una bega di spurgo del pozzo nero nel condominio…

Allora, rendiamolo più umano questo avvocato d’ufficio.

Innanzitutto va detto che il difensore d’ufficio è previsto unicamente per determinati procedimenti, e precisamente:

  1. nel processo penale.
    Quando un soggetto è indagato in un processo penale lo Stato gli assegna un difensore d’ufficio. L’indagato è libero di accettare tale nomina o nominare, invece, un suo difensore di fiducia. Poiché nel processo penale è in gioco la libertà del soggetto indagato è necessario che egli sia munito di una difesa tecnica perché il processo è ricco di regole, tecnicismi e specifiche conoscenze delle norme sostanziali che solo un preparato professionista del diritto conosce. In buona sostanza: non ci si può difendere da soli, così come (come dico spesso ai miei clienti) non posso operarmi al menisco da me: ho bisogno di un chirurgo;
  2. nei processi pendenti avanti al Tribunale per i Minorenni, quando abbiano ad oggetto la dichiarazione di adottabilità del minore o nei procedimenti che comportino una pronuncia sulla potestà dei genitori. Qualora i genitori o il minore ne siano sprovvisti, il Tribunale provvede alla nomina di un difensore d’ufficio (diverso per il minore e i genitori).

Fuori da queste ipotesi non è prevista la figura del difensore d’ufficio.

In parole spicce, per ogni diverso procedimento diverso da quelli appena sopra indicati, l’unico soggetto che può difendervi è un avvocato da voi scelto e nominato. Se non lo avete, nessuna Dea Minerva interverrà a nominare il vostro legale, e vi sarà preclusa una difesa nel procedimento.

Quindi, mi duole comunicarvi che l’avvocato d’ufficio, qualora nominato perché siete incappati in uno dei due casi sopra indicati, va remunerato.

Tuttavia il nostro sistema giuridico ammette che, qualora sussistano particolari requisiti, i soggetti che si trovino nella condizione di dover iniziare un procedimento, oppure di difendersi in un giudizio (civile o penale che sia) possano beneficiare del Patrocinio a Spese dello Stato anche detto, impropriamente, Patrocinio gratuito, ovvero che le spese legali vengano sostenute in suo favore dallo Stato.

Tornando per un solo istante al difensore d’ufficio, l’unico caso in cui non dobbiate sostenerne i costi è quindi quello per cui siate ammessi al Patrocinio a spese dello Stato.

Vediamo ora quali sono i requisiti per poter accedere al Patrocinio Gratuito.

La Legge che lo regola è il Testo unico in materia di spese di giustizia (D.P.R. 115/2002) e la potete trovare qui

Chi può essere ammesso?

Il cittadino italiano, o il cittadino straniero regolarmente soggiornante, o l’apolide (anche non residente in Italia) nonché e gli enti e le associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economiche.

Quali sono le condizioni reddituali per poter essere ammessi al Patrocinio a Spese dello Stato?

Per essere ammessi al Patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore ad € 11.493,82.

Si tratta di un limite di reddito che viene aggiornato ed adeguato con cadenza biennale.

In punto di limiti reddituali occorre fare delle specifiche ben precise.

Innanzitutto la soglia di € 11.493,82 è il reddito lordo. Ciò significa che tendenzialmente i soggetti che possono beneficiare del Patrocinio a spese dello Stato sono normalmente coloro che non svolgono attività lavorativa o che svolgono un lavoro part-time.

Va poi fatta menzione di una specifica importante. Nella determinazione del reddito si deve fare riferimento ai redditi di tutti i soggetti del medesimo stato di famiglia, escluso, eventualmente, solo quel soggetto nei cui confronti si intende fare causa o dal quale si è chiamati in causa.

Quindi, attenzione perché se pur il vostro reddito lordo è inferiore all’importo sopra indicato ma nel vostro stato di famiglia sono presenti soggetti che possiedono un reddito che, cumulato al vostro, eccede la soglia degli 11.493,82 Euro, non potrete godere di tale beneficio.

Questo fa si che del  Patrocinio Gratuito profittino più le donne e nell’ambito del diritto di famiglia (separazione, divorzio, regolamentazione di rapporti concernenti i figli nei fuori dal vincolo matrimoniale).

Dunque, sostanzialmente, per poter essere ammessi al Patrocinio Gratuito dovete certificare un reddito lordo inferiore a quello poc’anzi indicato e vivere soli (o con soggetti che non producono reddito).

L’ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato avviene in via anticipata e provvisoria: cosa vuol dire?

Significa che per tutta la durata della causa non dovrete sostenere alcun costo legale (né a titolo di onorario né per spese di bolli o diritti) tuttavia, al termine del giudizio il Magistrato richiederà di produrre le certificazioni reddituali che attestano che per tutta la durata del procedimento avete sempre goduto delle condizioni di reddito valido per il Patrocinio Gratuito.

Qualora tali condizioni permangano, il Tribunale liquiderà a favore del vostro avvocato un importo a titolo di onorario per tutto il procedimento. Sarà lo Stato a provvedere direttamente al pagamento.

Qualora invece le condizioni di reddito mutino perché, ad esempio, avete trovato un lavoro che vi consente un reddito maggiore, o perché nel frattempo avrete iniziato a convivere con persone il cui reddito, cumulato al vostro, supera i limiti per  essere ammessi, l’ammissione verrà revocata e dovrete sostenere personalmente tutti i costi del giudizio.

Questa è una precisazione che tengo a fare ai miei clienti: è giusto che sappiano che qualora vengano meno i presupposti per il patrocinio a spese dello Stato dovranno essere loro a sostenere i costi legali.

Vi consiglio quindi, anche qualora abbiate i requisiti per essere ammessi al Gratuito Patrocinio, di farvi fare un preventivo di causa in modo da evitare sorprese qualora il Tribunale dovesse revocare l’ammissione.

Attenzione: l’eventuale assegno di separazione o l’assegno divorzile concorre alla formazione del reddito. Non concorrono alla formazione del reddito, invece, gli assegni di mantenimento disposti in favore dei figli minori o non economicamente autosufficienti.

Come e a chi si presenta la domanda?

In caso di procedimento civile la domanda si presenta al Consiglio dell’Ordine degli avvocati del luogo ove è incardinata (o si intende incardinare) la causa.

In caso di procedimento penale la domanda di ammissione si presenta direttamente al Giudice competente per la causa.

Relativamente alla documentazione da presentare, vi consiglio di affidarvi a Google inserendo la dicitura “Patrocinio a spese dello stato ordine degli avvocati di …” seguito dal nome della città di competenza. Normalmente si viene indirizzati al link corrispondente.

qui trovate la modulistica per quanto riguarda il Tribunale di Roma, mentre qui quella richiesta dal Tribunale di Milano.

Normalmente i documenti da allegare sono uguali per tutti gliOrdini.

Per quali procedimenti non è ammesso il Patrocinio a Spese dello Stato?

Occorre fare attenzione. Il Gratuito Patrocinio è ammesso solo per i procedimenti contenziosi (ovvero in caso di causa).

Non è ammesso per le consulenze (quindi, NO, non si può andare dall’avvocato e chiedere informazioni sull’eredità dello zio Palmiro e chiedere che la consulenza ve la paghi lo Stato), non è ammesso per le separazioni consensuali (anche se alcuni Tribunali lo prevedono, a determinate condizioni) e neppure per i procedimenti di negoziazione assistita (ovvero un metodo alternativo di risoluzione delle controversie), non è ammesso per i procedimenti di volontaria giurisdizione in cui la parte potrebbe stare in giudizio personalmente (ad esempio, nei casi di ricorso per far nominare l’amministratore di sostegno).

Brutalmente: il Patrocinio a Spese dello Stato è ammesso solo quando state “litigando” in una causa.

Come si sceglie l’avvocato?

Se siete giunti fino a qui indenni, e senza sprofondare in un sonno atavico, oltre ad avere la mia stima incondizionata, vi spiego come si sceglie il legale.

Se avete i requisisti per poter godere del Patrocinio a Spese dello Stato potete scegliere liberamente il legale individuandolo nelle liste degli avvocati iscritti al Patrocinio. L’elenco lo trovate direttamente sul sito dell’ordine degli avvocati del luogo di residenza o del tribunale incaricato del processo.

Non tutti gli avvocati sono iscritti alle liste ma gli elenchi sono in ogni caso ben forniti.

Purtroppo, anzi, PURTROPPO (gridato a gran voce) gli avvocati non godono della specializzazione, come i medici, ad esempio. E sempre purtroppo, potrebbe accadre che un legale si spacci esperto di una materia in cui proprio proprio esperto non è.

Il codice deontologico ci impone di gestire e trattare le cause di cui abbiamo competenza ma può accadere che un legale, pur di non farsi scappare un cliente si dichiari esperto di una materia che magari conosce solo perché ha visto tre puntate di “Un giorno in Pretura”.

Quindi cosi come non vi sognereste mai di andare da un dentista per farvi controllare la valvola aortica, sarebbe bene che a seguirvi nella vostra problematica di diritto successorio si un civilista con competenza in quella materia e non, magari, un urbanista (bravissimo!) ma che non ha mai visto un testamento neppure in un episodio di Topolino.

Se non avete amici o parenti, di cui vi fidate ;-), che possano consigliarvi il nominativo di un legale, il consiglio è sempre quello di rivolgervi al Consiglio dell’Ordine della vostra città e di farvi dare una serie di nominativi di legali scegliendoli tra quelli indicati nelle liste del Patrocinio a Spese dello Stato.

Chiedete un colloquio con un legale. Il rapporto fiduciario è alla base di un buon rapporto cliente-avvocato: un buon feeling con il legale è condizione imprescindibile per una collaborazione proficua. Non abbiate timore di cambiarlo se non vi convince.

Vi do appuntamento al prossimo 10 luglio con l’articolo dell’avvocatessa Veronica Sicari che vi parlerà delle differenze tra separazione consensuale, separazione giudiziale e i metodi di separazione alternativi.

Un saluto affettuoso a tutti.