Legge Merlin e sfruttamento della prostituzione:

un dibattito ancora in corso.

 

Presentata per la prima volta dinnanzi al neo Parlamento repubblicano nell’agosto del 1948, la legge che abolisce la regolamentazione statale della prostituzione, più nota come Legge Merlin, dalla senatrice che ne fu la promotrice, venne approvata a scrutinio segreto con 385 voti favorevoli e 115 contrari il 29 gennaio del 1958.

La legge n. 75/1958, rubricata “Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione” costituì l’approdo di una lunga battaglia contro il meretricio di Stato.

Sin dagli anni giovanili, Lina Merlin aveva avuto modo di conoscere le condizioni nelle quali vivevano le prostitute.

Da giovane maestra, aveva a lungo riflettuto sulle contraddizioni della società fortemente patriarcale dell’epoca, fondata su una rigida morale, soprattutto per quanto riguardava la libertà sessuale delle donne. Impostazione moralizzatrice che tuttavia ammetteva e rendeva socialmente accettabile l’abitudine di frequentare i lupanari.

Legge Merlin

Attorno a tali luoghi, alleggiavano diversi miti che mal si coniugavano, tuttavia, con la realtà dei fatti.

La miseria nella quale quelle donne trascorrevano le loro vite, e che le aveva spinte a cercare nel meretricio una fonte di sostentamento, le aveva private della rispettabilità. E della libertà.

La devianza dal modello femminile socialmente accettato giustificava gli interventi repressivi previsti dalle normative via via approvate, nonché le importanti ingerenze nella loro libertà individuale.

Fu dunque nei primi anni della sua militanza, che in Lina Merlin si fece strada il desiderio di cambiare l’ordine delle cose e di mostrare in maniera aperta la contraddizione di un sistema sociale misogino, quanto meno nei fatti e nelle leggi.

Iscrittasi da giovanissima al Partito Socialista, antifascista convinta, entrò nella Resistenza.

Nel 1946 fu eletta all’Assemblea Costituente e il suo impegno militante in favore dei diritti delle donne permise l’introduzione, all’articolo 3 della Carta Costituzionale, tra i divieti di discriminazione dei cittadini dinnanzi alla legge, anche le distinzioni di sesso.

Quanto meno formalmente, grazie al suo impegno, le donne vennero riconosciute uguali agli uomini, cittadine destinatarie di pari libertà, diritti e doveri.

L’impegno abolizionista di Lina Merlin non rappresentò una novità nel panorama politico italiano. Il movimento aveva radici lontane, e si era speso già a far data dal 1860, ossia dall’entrata in vigore del Regolamento Cavour, che aveva dettato le regole della prostituzione di Stato nel neonato Stato italiano.

Legge Merlin

Il movimento abolizionista, diffusosi grazie all’attivismo dell’inglese Josephine Butler, aveva già avuto esponenti italiani del calibro, tra gli altri, di Anna Maria Mozzoni e Agostino Bertani, entrambi impegnati anche sul piano del suffragio universale.

Nonostante l’impegno civile, e le serie e valide argomentazioni della causa abolizionista, il Regolamento Cavour e il successivo Nicotera (1881) previdero una serie di prescrizioni, particolarmente pregnanti, tese a regolare l’esercizio della prostituzione.

La loro ratio trovava giustificazione nella capillare diffusione, al tempo, del fenomeno della prostituzione, e del consequenziale rischio sanitario insito alla pratica.

Il grande esodo dalle campagne verso i centri cittadini, aveva comportato una inflessione nella domanda di lavoro femminile. Per lo più impiegate nel settore tessile, le donne patirono maggiormente la disoccupazione derivante dall’automatizzazione dei mezzi di produzione. Sole, senza lavoro o con paghe inadeguate, allontanate dalle proprie famiglie di origine, magari con figli minorenni a carico, sarebbero state condannate ad una vita di miseria. Molte di loro, anche appartenenti al ceto medio, decisero di intraprendere la prostituzione.

Per tale ragione, stante l’aumento esponenziale del fenomeno, si ritenne opportuno imporre una serie di controlli, che tuttavia di fatto avevano quale conseguenza quella di limitare enormemente la libertà individuale – e la dignità – delle meretrici.

Il Regolamento Nicotera intensificò i controlli sanitari nei lupanari, prevedendo la creazione di una vera e propria anagrafe delle prostitute.

Di fatto, nell’ottica di tali atti normativi, la prostituzione rappresentava non soltanto un problema sanitario, ma anche e soprattutto di ordine pubblico. Un eventuale esercizio libero del mestiere – si riteneva – avrebbe potuto traviare i comportamenti, soprattutto delle donne, e nuocere in tal modo all’equilibrio delle famiglie.

Tale impostazione securitaria trovò maggior vigore nei successivi atti normativi, soprattutto emanati in epoca fascista: ad opera di un Regio decreto del ’23, vennero largamente estesi i poteri dell’autorità di polizia, prevedendo la possibilità di effettuare vere e proprie retate nei confronti di chi – donna – si mostrasse pubblicamente in atteggiamento di adescamento.

Cosa si dovesse definire adescamento o offesa al pudore veniva tuttavia lasciato alla discrezionalità degli operanti.

Di fatto, esistevano diversi tipi di prostituzione: quella esercitata all’interno delle case di tolleranza, in seno alle quali le donne possedevano dei veri e propri libretti per l’esercizio, e quella di strada, nella quale le donne – dopo esser state segnalate – venivano registrate e a seguito dei necessari controlli sanitari, acquisivano la cosiddetta patente.

È evidente come un regime di controllo così serrato, tra l’altro affidato alla discrezionalità degli operanti, liberi di decidere – anche sulla base della morale del tempo – cosa fosse o meno offensivo della moralità, finiva per restringere la libertà individuale e soprattutto di movimento di tutte le donne.

Le strade e i luoghi pubblici diventavano luoghi di sospetto.

Tale sorveglianza pervasiva avveniva attraverso un controllo sanitario più serrato. Nel tentativo – quanto meno dichiarato – di prevenire il diffondersi di malattie sessualmente trasmissibili, si imponeva un controllo sanitario periodico.

Tra l’altro, le donne segnalate o quelle impiegate nei bordelli, non potevano eludere tali controlli, né ritardare alle visite concordate: vigeva infatti la presunzione di infezione.

Nella specie, le donne che si fossero rifiutate al controllo sanitario, o che l’avessero fatto in ritardo rispetto al termine prefissato, si consideravano malate e dunque inviate nei reparti appositamente dedicati degli ospedali, nei quali venivano sottoposte a vigilanza «assoluta e completa» da parte dell’autorità.

La vita nei lupanari era molto lontana dal mito che aleggiava, soprattutto tra gli uomini del tempo, grandi fruitori dei servizi di quelle povere donne.

Non è un caso che il movimento abolizionista equiparasse la prostituzione alla schiavitù.

Significativa testimonianza sulle giornate di queste donne è fornita dalle lettere recapitate alla senatrice Lina Merlin nel corso dei dieci anni che la videro impegnata nella battaglia all’approvazione della legge n. 75.

Le missive furono pubblicate in un testo, “Cara senatrice Merlin, Lettere dalle case chiuse. Ragioni e sfide di una legge attuale”, nel quale la senatrice decise di rendere pubbliche le testimonianze delle meretrici, per dimostrare come dietro il suo impegno all’abolizione dello sfruttamento statale della prostituzione non vi fossero intenti moralizzatori, quanto la ferma volontà di salvaguardare la dignità e la salute di quelle cittadine che di fatto non riuscivano a godere del catalogo di diritti e libertà garantiti a tutti dalla recente Carta Costituzionale.

Si tratta di lettere molto accorate, dalle quali traspare tutto il dolore che in quei luoghi doveva rappresentare la regola.

La stragrande maggioranza delle autrici racconta alla senatrice quali furono le vicissitudini personali che le portarono nelle case di tolleranza.

Donne che avevano intrapreso “la vita” da giovanissime, molte dopo aver subito abusi in famiglia, altre prive di mezzi e sostegno familiare, altrimenti destinate a mendicare.

Tutte attirate dalla falsa convinzione di poter in qualsiasi momento riprendere una vita migliore, e tornare a vivere una vita onesta.

Ben presto rendendosi conto che tale riabilitazione, in una società fortemente misogina e patriarcale quale era l’Italia di quegli anni, e con una normativa che ne marchiava i documenti, era una mera chimera.

Diverse furono, in quegli anni, le ragioni dei regolamentaristi, ossia di coloro che auspicavano il mantenimento delle case di tolleranza.

Da una parte, vi era chi affermava e rivendicava la funzione sociale dei bordelli, che permettevano di trattenere all’interno di confini ben precisi – i lupanari, per l’appunto – l’esercizio della prostituzione, con incommensurabile vantaggio, come già detto, in termini tanto di salute pubblica quanto di devianza morale.

Dall’altra, si faceva leva sul citato mito della casa chiusa, luogo di libertà, accogliente e protetto, nel quale gli uomini potevano vivere la propria mascolinità, e soprattutto raggiungerla.

Era in quei luoghi, infatti, che molti giovani intrattenevano i loro primi rapporti sessuali, adempiendo a quella funzione virile che di lì in poi avrebbe caratterizzato la loro vita.

Vi era anche chi riteneva che la vita delle donne all’interno dei postriboli non fosse poi così degradante, ma che al contrario, nel corso della professione, molte avessero creato veri e propri patrimoni personali.

La chiusura dei bordelli avrebbe, secondo costoro, ridotto le donne alla miseria e alla povertà.

La verità sulle condizioni di vita delle prostitute emerge, al contrario, in tutta la sua cruda durezza dalle missive contenute nel testo a cura di Lina Merlin: quei luoghi, ben lontani dall’eldorado raccontato dai fruitori dei favori di quelle donne, rappresentavano delle vere e proprie prigioni, nelle quali le donne lavoravano con ritmi serrati, sottoponendosi anche a 30 rapporti sessuali giornalieri, e dovendo, tra l’altro, versare buona parte della propria paga al tenutario. Di fatto, rimanendo invischiate in una spirale dalla quale era pressoché impossibile uscire.

Non stupisce che con simili argomentazioni, l’iter di approvazione della legge sia stato così impervio.

Tuttavia, la legge n. 75/’58, tesa – si ribadisce – non a contrastare l’esercizio della prostituzione, quanto il suo sfruttamento da parte di terzi, modificò realmente le condizioni di vita di queste donne, prevedendo inoltre percorsi di sostegno per tutte coloro che, una volta uscite, non avrebbero potuto contare sulle proprie famiglie d’origine per i più disparati motivi.

Non è nemmeno un caso che la legge venne approvata solo a seguito dell’adesione dell’Italia all’Organizzazione delle Nazioni Unite: a far data da allora, infatti, furono sottoscritte diverse convenzioni internazionali, tra le quali la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, che pone, quale obbligo per gli Stati firmatari, “la repressione della tratta degli essere umani e lo sfruttamento della prostituzione”.

La legge comportò l’abolizione del sistema della schedatura e dell’obbligo dei controlli sanitari, pratiche – queste – in aperto contrasto con i principi e i valori costituzionali.

Ed infatti, a norma dell’art. 32 Cost., il diritto alla salute impone controlli medici fondati sul rispetto della persona umana; l’art. 41 Cost., prevede che l’iniziativa economica non possa essere svolta con modalità che arrechino danni alla sicurezza, libertà e dignità umana.

Lo scopo precipuo di Lina Merlin non era abolire la prostituzione in sé, ma evitare che altri potessero trarre vantaggio dalla mercificazione del corpo altrui.

Sebbene la legge non fu in grado di mutare positivamente la condizione di tutte le donne schedate, molte delle quali, incapaci di trovare un’altra occupazione, finirono nuovamente nel racket della prostituzione, per tantissime altre fu l’occasione di riacquistare il controllo della propria vita.

Il dibattito sulla prostituzione non si esaurì con la chiusura delle case di tolleranza. Negli anni, e in particolare a partire dalla seconda metà degli anni ’70, ci si interrogava sull’effettivo status sociale delle donne che, in ossequio alla libertà riconosciuta dalla legge e dalla stessa Carta Costituzionale, avessero comunque deciso di intraprendere il meretricio.

Nacque un vero e proprio movimento costituto dalle sex worker, donne e altre minoranze sessuali, originariamente teso a denunciare il trattamento discriminatorio e violento delle autorità pubbliche.

Con il tempo il movimento, che non si esauriva soltanto nella battaglia contro la criminalizzazione della prostituta, ma si spingeva fino a chiedere un vero e proprio riconoscimento legislativo della prostituzione quale lavoro (sex work is work), con estensione a questa di tutte le tutele lavoristiche, si diffuse in tutta Europa, Italia compresa.

Tali rivendicazioni, culminate in manifesti e documenti programmatici redatti dai vari comitati costituiti, hanno aperto un interessante dibattito in ordine alla tutela della libertà di scelta e di autodeterminazione. Ci si chiede se la posizione del movimento abolizionista non abbia finito per attuare una morale, diametralmente opposta a quella di segno eteropatriarcale, ma parimenti discriminatoria e lesiva della libertà individuale.

Nel corso degli anni si sono altresì susseguite diverse proposte di legge tese a reintrodurre una regolamentazione del fenomeno prostitutivo, nonché ordinanze sindacali che, ispirate dalla tutela dell’ordine pubblico, vietano l’esercizio del meretricio in zone urbane centrali. Di fatto relegando le prostitute nelle periferie.

È innegabile che lo sfruttamento della prostituzione rimanga un problema serio.

Il bene giuridico oggetto dei reati introdotti con la legge Merlin non è – o non è soltanto – l’ordine pubblico e il buon costume, ma la libertà individuale delle donne coinvolte.

Il fenomeno prostitutivo, soprattutto oggi, coinvolge donne provenienti da paesi per lo più del Sud del Mondo: di fatto, le donne che praticano la professione nei nostri marciapiedi sono per lo più vittime di tratta degli esseri umani. Giovani e giovanissime nigeriane, ragazze dell’Est Europa, spesso rapite o attirate nel nostro Paese dal miraggio di una vita migliore, che si ritrovano vittime di associazioni criminali, per lo più a carattere internazionale.

Inoltre, il fenomeno interessa in maniera preoccupante ragazze e ragazzine, minori d’età.

Proprio con riguardo alla prostituzione minorile, la legge prevede una fattispecie penale ad hoc, contenuta nel Codice penale (art. 600 bis cod. pen.), che prevede pene severe per chiunque induca, recluti, sfrutti, gestisca, organizzi o controlli la prostituzione di una persona minore degli anni 18, prevedendo, inoltre, una serie di circostanze aggravanti al verificarsi di determinate condizioni. Ad esempio, quando a compiere tali azioni siano ascendenti del minore.

Legge Merlin

La previsione di una fattispecie specifica si fonda sulla posizione di maggiore vulnerabilità di una persona minorenne, e dal maggiore nocumento che la mercificazione della propria autodeterminazione sessuale potrebbe arrecare.

È evidente come il tema, coinvolgendo aspetti e interessi di varia natura, non possa prevedere una soluzione semplicistica, o cavalcare l’onda di argomentazioni fallaci.

Sebbene la legge Merlin sia stata approvata poco più di sessant’anni fa, si è persa la memoria storica di ciò che accadeva con i postriboli di Stato. E al loro interno.

Le narrazioni edulcorate di quei tempi ormai dimenticati non possono trovare ingresso in una materia così delicata.

Inoltre, per quanto le battaglie dei movimenti dei sex worker siano più che legittime, non possono non tener conto di come la prostituzione si intersechi con forme di criminalità particolarmente gravi.

La scelta di guadagnare da vivere con il proprio corpo dovrebbe essere libera: ma il consenso assume sfumature e radici profondamente diverse in base a chi lo presta.

Dal mio personale punto di vista, che non ha pretesa di universalità, la tutela di chi esercita le professioni legate al sex work non può esaurirsi con l’istituzione di nuove case di tolleranza, nelle quali il rischio di infiltrazioni criminali è elevato e potrebbe peggiorare la vita di chi si trova in una condizione di particolare fragilità.

Una regolamentazione non è impensabile, ma il dibattito non può non tenere conto di chi non possiede il privilegio di far sentire la propria voce.

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